Nell’ultimo periodo, l’argomento che più spesso ha tenuto banco in tutti i contesti è stato la legge in materia di unioni civili, il cosiddetto ddl Cirinnà.

Della legge sulle unioni civili se ne è discusso ampiamente, in Parlamento, nei TG e, ovviamente, su tutti i social network. Perchè abbiamo deciso di parlarne anche noi? Semplice, perchè noi ci occupiamo di sostegno alla famiglia, tutti i tipi di famiglia.
Siccome la confusione è stata tanta (talvolta anche indotta), abbiamo deciso di chiedere delle spiegazioni a chi di leggi se ne intende. Ci ha aiutato a fare chiarezza un dottore in giurisprudenza, con un master in diritto penitenziario ed un dottorato in diritto pubblico; non bastasse questo per garantirvi un curriculum di tutto rispetto, aggiungiamo che la nostra fonte ha avuto, per 4 anni, una cattedra di diritto penale ed è tuttora un professionista in ambito legale (ed è proprio per la professione che svolge, che preferisce non comparire con il suo nome).

D. Grazie per avere accettato di rispondere alle nostre domande. Entriamo subito in argomento. Siamo abituati a sentirlo chiamare ddl Cirinnà, ma qual è il suo “vero” nome? Chi i firmatari?
R. Questo decreto viene chiamato Cirinná perché é lei la relatrice insieme al Senatore Ciro Falanga (provenienza da Forza Italia), ma l’iniziativa parlamentare é di due parlamentari del PD: Luigi Manconi e Paolo Corsini. Il creatore, cioè chi lo ha scritto, é un esperto di
diritti delle minoranze l’avvocato, Ezio Menzione, un penalista pisano che ha scritto un libro che consiglio, “Diritti omosessuali” (ndr. Castelvecchi editore. Acquistabile su Amazon e anche su IBS ) Questo disegno di legge disciplina per lo più il tema delle unioni civili con una normativa complementare organica. Una cosa molto importante perché la rende completamente indipendente dal codice civile che in Italia disciplina il matrimonio fondato sulla famiglia.

D. Cosa si intende per “unioni civili”?
R. Per unioni civili intendiamo un’unione tra maggiorenni, anche dello stesso sesso e il ddl si propone di trovare la via per avere un riconoscimento giuridico. Nel suo preambolo questa legge cita esplicitamente l’articolo due della costituzione che sancisce il DOVERE dello Stato di difendere il diritto di libertà dei suoi cittadini di realizzarsi nel frequentare gli altri. Che meraviglia questo articolo! Ogni volta che lo leggo giuro io mi commuovo. E poi ovviamente regolando le unioni si devono regolare tutti i diritti e doveri a loro connessi come quelli legati al tessuto sociale e figli.

D. Dopo le vicissitudini parlamentari di cui si è molto discusso, il testo è stato ritirato e poi ripresentato dal Governo, con un maxiemendamento che cambia parecchio il volto alla legge. Quali diritti e quali doveri sono ora compresi nel ddl Cirinnà?
R. Hanno il diritto di ottenere la reversibilità, all’ereditá (compresa la legittima), subentro dei contratti e l’accesso alle case popolari. Diritto al congedo matrimoniale e agli assegni familiari. Diritto alla cura e alle decisioni sulla questione salute dell’altro in caso di incapacità. Diritto di assumere il cognome dell’altro. Diritto di concordare l’indirizzo della vita familiare e di stabilire una residenza comune. Dal punto di vista patrimoniale parliamo sostanzialmente di comunione dei beni. Obbligo al mantenimento e agli alimenti. Dovere di assistenza materiale e morale. Con il primo testo si poteva fare riferimento ai diritti e doveri del matrimonio in toto ma adesso viene tolto l’obbligo di fedeltà (che nel matrimonio é giusta causa di divorzio) e vengono meno tutti quei riferimenti agli articoli che usano il termine coniuge. Una novità del maxiemendamento riguarda poi lo scioglimento dell’unione con una sorta di divorzio lampo. Nel testo del governo, infatti, si stabilisce che il divorzio può intervenire senza il periodo di separazione. Inoltre, si stabilisce che “quando la condotta della parte dell’unione civile è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altra parte” il giudice può adottare un provvedimento di allontanamento dalla famiglia.

D. Nella legge, quindi, non si parla più di bambini, mentre inizialmente si parlava di “stepchild adoption”. Di che cosa si tratta?
R. La stepchild adoption, introdotta con la legge 184 del 1983, permette l’adozione del figlio del coniuge. Ciò può avvenire solo con il consenso del genitore biologico e solo se l’adozione corrisponde all’interesse del figlio, che deve dare il consenso (se maggiore di 14 anni) o comunque esprimere la sua opinione (se di età tra i 12 e i 14). L’adozione non è automatica ma viene disposta dal Tribunale per i minorenni dopo un accurato esame preliminare sull’idoneità affettiva, la capacità educativa, la situazione personale ed economica, la salute e l’ambiente familiare di colui che chiede l’adozione. Il ddl Cirinnà, per com’era pensato in origine, avrebbe esteso il diritto alla stepchild adoption anche alle unioni civili, con tutti i vincoli sopra citati. Quindi come vedi non é che questa legge avrebbe dato la possibilità di fare quello che si vuole con i bambini.
Oltretutto in Italia esistono già tantissime sentenze dove i giudici riconoscono diritti sui figli a coppie omosessuali quindi questa legge sarebbe andata a regolamentare una prassi ormai consolidata da tempo nei tribunali. Dal 2007 esistono sentenze su coppie eterosessuali non unite in matrimonio e dal 2010 sentenze dei tribunali di Roma, Firenze e Milano su coppie omosessuali. Nelle motivazioni del giudice si evidenzia la assoluta impossibilità a negare un diritto come quello dell’essere un bravo genitore solo sulla base dell’indole sessuale.

D. Come funziona all’estero la stepchild adoption in famiglie omogenitoriali?
R. Esiste una lunga lista di paesi esteri che riconoscono non solo lo stepchild ma anche l’adozione piena. Te ne cito solo alcuni per darti l’idea: Australia, Francia, Belgio, Canada, tutto il nord Europa, e molti altri.

D. Abbiamo detto che la stepchild adoption è stata tolta…
R. Sì, è stato tolto l’articolo sulla stepchild. Nel testo adesso é sottolineato che per “quanto riguarda il tema adozione resta ferma l’attuale legislazione”. Diciamo che per molti questa rimane una nota dolente perché si fa si (come già avviene) che si lasci alla discrezione dei giudici in sede di giudizio di decidere come procedere. Ad esempio madre con bambino legata per unione civile ad un’altra donna. La madre muore. Sarà il giudice a decidere a chi sarà affidato il bambino. Io trovo che questo sia ingiusto; è la legge che dovrebbe decidere su questo tema non un uomo di legge.

D. Ipotizziamo un caso meno “drammatico”. Unione civile con bimbi figli biologici di una delle due parti. In caso di separazione, che succede?
R. Secondo la legge, l’altra parte non è genitore, quindi é come se non esistesse, nessun diritto per quanto riguarda i minori. (ndr quanto questo possa essere deleterio per il minore in questione, lo lasciamo immaginare al lettore)

D. Si è anche parlato di gestazione per altri, di “utero in affitto”. Che ruolo hanno nel ddl Cirinnà?
R. A differenza di quello che si voleva far credere, la pratica dell’utero in affitto non è mai stata presa in considerazione dalla legge sulle unioni civili. In Italia è un reato e tale sarebbe rimasto.

Non possiamo fare altro che essere grati al nostro ospite, non solo per il tempo che ci è stato dedicato, ma soprattutto per la passione con la quale svolge il suo lavoro.

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Giorgia

Sono Giorgia, adoro i miei cani, il buon cibo, il mare, il sapere, Netflix, i viaggi itineranti e scrivere. Sono un vulcano di idee e progetti, ho sempre qualcosa di nuovo da conoscere e studiare, amo studiare quasi quanto amo gli stuzzichini dell'aperitivo. Ho qualche problema con l'agenda, ma non manco mai un appuntamento. Chi mi ama lo fa senza condizioni.

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